La definitiva equipollenza tra lauree e vecchi e nuovi diplomi Afam: la non più controversa questione del riscatto dei titoli di studio nuovi e vecchi

by Musica&Musicologia

Ultimo aggiornamento: 7 settembre 2020, ore 20,00

In primo piano: è stata finalmente emanata l’attesissima circolare innovativa dell’Inps che, nella maniera più esplicita e prendendo atto dalla innovata e già da tempo vigente normativa, dichiara l’equiparazione a tutti gli affetti dei diplomi universitari e dei diplomi accademici di nuovo e di vecchio ordinamento. Categorie di titoli della formazione superiore oramai definibili tutte ad ogni effetto di legge con l’espressione generalizzata di “laurea”.

Pertanto la battaglia portata avanti in questo sito, ma anche altrove dando l’esempio all’interno delle amministrazioni di appartenenza e/o di pertinenza, è stata vinta esattamente nei termini qui da tempo prospettati: ossia riportando nell’alveo della legge le anomalie ancora persistenti in ambiti amministrativi, rimasti colpevolmente indietro nell’applicazione della vigente normativa statuale.

Vecchi e nuovi diplomi accademici dell’Afam sono lauree a tutti gli effetti. L’Inps ammette il riscatto quinquennale per i diplomi Afam di vecchio ordinamento

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In tal senso quanto segue acquista un valore documentario storico, utile per ricostruire il complesso processo che ha condotto alla fase attuale. Che pure non si ritiene definitiva per l’applicazione della Riforma del 1999, mancando ancora l’aggiornamento dello status della docenza. Pertanto con il richiamo alla questione principale qui trattata della compiuta equipollenza/equivalenza/equiparazione ai titoli universitari di vigente e previgente ordinamento dei titoli accademici dell’Alta Formazione Artistica e Musicale anch’essi di vigente e previgente ordinamento – come da normativa europea e relativo iter riformistico italiano di adattamento alla stessa – ai fini di ulteriori eventuali aggiornamenti in itinere della più particolare questione anticipiamo un prontuario:

Il riscatto del diploma Afam – Prospetto sintetico

Si conferma che il post rimane in costante aggiornamento e approfondimento, per l’importanza degli argomenti trattati e il coinvolgimento che via via sta comportando: fino a promuovere anche uno scambio di informazioni di vitale importanza per la grande platea degli interessati di oggi e di domani, data la scadente e troppo spesso contraddittoria informazione circolante ovunque.

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Che l’Italia sia un paese dominato dai burocrati è cosa risaputa. Tanto che oramai, data l’eccessiva frequenza degli abusi amministrativi – piccoli o grandi che siano – lo stesso termine “burocrate” ha purtroppo stabilmente acquisito nel linguaggio corrente una connotazione pesantemente negativa. Che l’attività impropria, talora protesa di fatto dal singolo burocrate all’affermazione del proprio ego (a volersi esprimere solo con un eufemismo) e non alla piena soddisfazione dell’interesse pubblico e dunque dei suoi interlocutori pubblici e privati in armonia all’interesse pubblico, è cosa quotidianamente dibattuta da tempo immemorabile. Eppure solo di recente comincia ad affermarsi il principio, nel caso di danno subito dall’insipienza del burocrate, di ricorrere non solo alla giustizia amministrativa ma anche a quella penale (condanna del burocrate per atti penalmente rilevabili e contrari al proprio ufficio) nonché civile con risarcimento consequenziale del danno subito: dato che il “cattivo” burocrate nei suoi atti, anche quando omissivi o abusivi o comunque illegittimi, si sente protetto dall’amministrazione anche sul piano giudiziario (Avvocatura dello Stato) e crede di poter agire come gli pare.

Purtroppo però il ricorso degli interessati, che vedono calpestati i loro diritti o interessi legittimi dal burocrate di turno, è abbastanza oneroso e comporta la difficoltà del doversi affidare all’avvocato “giusto”, ossia evitando giuristi improvvisati che sull’argomento specifico non è detto che siano adeguatamente preparati. Così il caos che ne consegue in sede di contenzioso risulta quantitativamente poco sopportabile dagli uffici amministrativi e giudiziari. Eppure basterebbero delle più efficaci norme “anti-burocrazia” per risolvere l’annoso problema. Un contesto istituzionale in cui la discrezionalità amministrativa tende ad esprimersi in tale caotica maniera è l’Alta Formazione Artistica e Musicale (Afam), ma – va detto – anche con riferimento ad un ventennio ad oggi occorso per l’attuazione di una Riforma avviata nel 1999; complici responsabilità politiche e politico-amministrative di vario genere e provenienza.

Entriamo allora nel caso concreto, seppure questo possa apparire marginale rispetto la questione sopra prospettata, ma in realtà richiamante una questione fondativa: l’Afam, seppur sviluppando un percorso parallelo ma in buona parte del tutto analogico all’università, è da salvaguardare come un patrimonio culturale-formativo analogo alla stessa oppure va inteso come un contesto didattico-formativo da sottomettere alla stessa e/o addirittura costantemente da vilipendere – perfino in maniera sotterranea – con il costante rallentamento degli interni ed esterni processi di evoluzione istituzionale? Peregrino o  rischioso affermare che verso questa direzione si sono fin troppo spesso indirizzate forze politico-amministrative protese a salvaguardare non la stessa Afam bensì altri interessi istituzionali e lobbistici…?

La Legge n. 228 del 24/12/2012 detta “Legge di stabilità 2013” nei commi dal 102 al 107, dedicati all’Alta formazione artistica e musicale (Accademie di Belle Arti, di Arte drammatica, di Danza, Conservatori di musica etc.) prevedeva già da allora ai commi 102 e 103 l’equipollenza tra diplomi accademici e universitari di primo e secondo livello (“lauree brevi” e “lauree magistrali”) con le identiche e specifiche diciture preliminari:

  1. … al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione   artistica   e   musicale   di   cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università etc.” (comma 102) [Nota 1];
  2. Al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e’ prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale  rilasciati   dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale etc.” (comma 103) [Nota 2].

Per quanto riguarda invece i diplomi del previgente ordinamento dell’Afam la detta legge statuisce l’equipollenza, solo se congiunti ad un diploma di scuola secondaria superiore, con quelli di nuovo ordinamento ma rimandando all’emanazione di un Decreto Ministeriale la specifica forma di attuazione. Ecco il testo normativo originale: “I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.” (comma 107) [Nota 3].

Questa singola frase, giuridicamente vincolante erga omnes – ossia: per la stessa nel gergo giuridico non è ammessa ignoranza tanto per il semplice cittadino quanto a maggior ragione per un dipendente o un funzionario dello Stato – arriva a sanare finalmente una trentennale situazione conflittuale tra dipendenti pensionandi e Pubbliche Amministrazioni, con contenziosi di vario genere e addirittura con relative sentenze della Corte Costituzionale, le quali hanno sempre rilevato, ed in ogni caso, l’esigenza di superare le gravi disparità permesse da tale carente ed insostenibile situazione normativa. Peraltro conseguendovi gli interventi più contraddittori e caotici delle Amministrazioni coinvolte (Istituti scolastici provinciali, Amministrazioni autonome, Inps ed ex-Inpdap …) che talvolta ammettevano il riscatto – poggiandosi sulla solida base di interpretazioni autentiche della normativa vigente dell’Afam, seppure in costante evoluzione riformistica, e perfino su autorevoli interventi della Corte Costituzionale – e talora invece non lo ammettevano; anche (purtroppo) per l’inopportunità di interventi politici e politico-amministrativi di carattere ideologico che vi si sovrapponevano ad altri fini, con interpretazioni gravemente restrittive e a danno della moltitudine degli interessati.

Proprio l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale intervenne prima della citata legge 228 del 2012 e lo fece per la prima volta prevedendo specificamente la possibilità del riscatto anche per tutti i diplomi accademici dell’Afam di nuovo ordinamento (un riscatto comunque oneroso, sulla base della data di presentazione della domanda a cura del singolo interessato); probabilmente fondandosi sulla pregressa situazione di evoluzione normativa e giurisdizionale perfino di rilievo costituzionale (interventi correttivi e di indirizzo della suprema Corte) circa il complesso compimento della Riforma dell”Afam. Però non includendovi espressamente anche quelli di vecchio ordinamento: i quali già da allora potevano prevedersi come genericamente equipollenti ai diplomi accademici di nuovo ordinamento ammessi a riscatto. Ma evidentemente, affidandosi in quel momento ad una ideologia restrittiva non giustificata da altra norma specifica. E successivamente alla legge 228 del 2012 (comma 107 e comma 103) continuando in tale indirizzo, probabilmente fondandosi sulla riserva del comma 107, nella parte in cui si prevedeva l’emanazione di un apposito decreto ministeriale; dall’Inps evidentemente inteso come necessario per l’ulteriore chiarificazione di “quali” specifici diplomi di vecchio ordinamento dovessero ammessi e quali no. Però di questa discriminazione non si teneva conto in altri interventi della P.A., che ad esempio ammettevano a fini di inserimento paritario in graduatorie varie sia i diplomi specialistici del nuovo ordinamento sia tutti quelli del previgente!

Ovviamente si produceva così un danno rilevante a chi già dal 2013 avrebbe potuto richiedere ed ottenere un riscatto del titolo, con più vantaggiose ricongiunzioni al sistema retributivo (18 anni solari di contributi versati al 1995 incluso). Ciò forse spiega la renitenza degli organi deputati ad emanare nel termine previsto il suddetto decreto di equipollenza: termine che dai previsti “tre mesi” ha superato poi abbondantemente i sei anni? Possiamo solo ipotizzarlo, ma nei fatti il decreto ministeriale in questione è entrato in sordina a fare parte della normativa dello Stato dal 10 aprile del 2019. Tanto in sordina che qualche pubblica amministrazione, nella persona di sconsiderati funzionari responsabili, crede a tutt’ora di potersi permettere di ignorarlo o addirittura di travisarne i contenuti a proprio piacimento. Con l’effetto di riperpetuare all’infinito quelle disparità amministrative e quel contenzioso trentennale che proprio le suddette norme superavano.

Si tratta del Decreto Ministeriale n. 331 del 10/04/2019: composto da un solo articolo che precede la tabella di equipollenza tra ciascun singolo diploma accademico di previgente ordinamento e il corrispondente diploma accademico specialistico di secondo livello di nuovo ordinamento: “i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) al termine dei percorsi del previgente ordinamento, se conseguiti congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello del nuovo ordinamento (secondo la tabella di corrispondenza allegata al decreto).”

Nella tabella di equipollenza pertanto a ciascun diploma accademico di previgente ordinamento di tutte le varie e ben diverse istituzioni dell’Afam (Conservatori e Accademie di Belle Arti, di Arte Drammatica, di Danza …) viene fatto corrispondere appunto in equipollenza il diploma accademico specialistico di secondo livello, attribuendo per di più lo stesso codice di individuazione (proprio così!), per gli usi telematici o affini. Insomma se si indica, poniamo, il codice DCSL39 questo vale indifferentemente tanto per il diploma decennale di previgente ordinamento di pianoforte (congiunto a diploma di maturità) quanto per il diploma accademico specialistico di secondo livello di pianoforte! Come farebbero allora a distinguersi sul piano pratico i due titoli accademici? Ci sono altre risposte se non: l’equipollenza?

Sembra tutto inequivocabile, ma non pare sia così per tutti. Si diffonde infatti una “interpretazione” ideologica, addirittura palesata più o meno ufficiosamente da qualche amministrazione pubblica e non si comprende su quali norme fondata differenti da quelle più recenti e messe in questione, e ancora gravemente restrittiva del concetto di equipollenza: in quanto intesa come riferita “ai soli fini dei pubblici concorsi e pertanto escludente l’istituto del riscatto”. Chissà poi su quale principio normativo ulteriore e dunque prevalente sulle norme in questione; dato che il riscatto del titolo di studio è un fatto semmai consequenziale e non contraddicente l’inserimento per pubblico concorso nell’attività lavorativa! Che non può intendersi certo come un privilegio a sé stante ma, semmai, come una conseguenza ed un’opportunità – si ricorda, comunque onerosa – per il lavoratore: tra l’altro a riscatto oggi risultano ammessi dall’Inps anche i diplomi universitari brevi di previgente ordinamento, che in passato mai erano stati definiti come “lauree”! Insomma, con tale scombinata “interpretazione” si afferma implicitamente che per l’ordinamento è più importante potere riscattare il proprio titolo di studio (negato) che potersi inserire nel mondo del lavoro grazie a quello stesso titolo (accettato)!

Tale interpretazione nella lettura integrata dei commi 107, in quanto finalmente attuato dal Decreto Ministeriale 331 del 10 aprile 2019, e 103  e 102 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 si rivela peraltro ad un’attenta lettura come semplicemente illogica ed errata perché non può corrispondere adeguatamente e senza contraddizioni alla domanda: se i diplomi accademici di II livello di nuovo ordinamento, una volta resi “equipollenti ai soli fini dei pubblici concorsi” ai diplomi universitari (comma 103), sono a loro volta resi “equipollenti” ai diplomi di vecchio ordinamento (comma 107 e d.m. 331) perché i primi possono ammettersi a riscatto e i secondi no? In base a quale altra concorrente e specifica norma di legge o principio dell’ordinamento, che non risulta essere qui sussistente né altrove? Peraltro l’espressione incriminata “Al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso” è riferita nei commi 102 e 103, proprio dove ci si riferisce all’equipollenza universitaria dei diplomi accademici di nuovo ordinamento – di fatto invece riscattabili. Mentre nel comma 107 non è presente ed è semmai solo rimandata ai detti precedenti commi. Ora come la mettiamo in termini anche di coerenza logica, dato che appunto i diplomi accademici di nuovo ordinamento sono stati nel frattempo ammessi a riscatto, nonostante quella dicitura richiamata dai detrattori dell’attuale docenza dell’Afam sia contenuta proprio nel comma che li riguardava. Va osservato infatti che una platea interessata, cui si vorrebbe attribuire illogicamente quel limite, è anche la docenza che forma i nuovi diplomandi. Limite invece non valido (e giustamente) per i propri allievi: ma si è mai visto un allievo che acquisisce un titolo di studio superiore a quello del suo maestro? Pare già una vergogna dover discutere di simili indifendibili punti di vista, ma tant’è purtroppo data la loro improvvida risonanza.

Peraltro può mai essere superiore ad una norma di legge tanto da addirittura determinare le scelte del funzionario di una Pubblica Amministrazione autonoma addetto ai provvedimenti di riscatto, un’eventuale determinazione regolamentativa negativa dello stesso INPS ex-INPDAP? Un Inpdap/Inps che al proposito in questo ventennio di riforma è stato alquanto ondivago: nel 2004 addirittura il diploma di previgente ordinamento era invece considerato riscattabile dall’Inpdap per tre anni, secondo apposita nota di interpretazione autentica fornita dalla competente direzione generale [Nota 4]. Non è quello del funzionario che “interpreta” così “sul sentito dire” un atteggiamento censurabile su vari piani, amministrativi ma anche penali e civili e dunque risarcitori del danno subito? Un intervento peraltro già contraddetto da altri interventi di pubbliche amministrazioni sui diplomi accademici dell’Afam di vecchio ordinamento già ammessi in passato a riscatto e di cui è perfino possibile fornire documentazione – con il consenso ma omettendo pubblicamente il nome dell’interessato per motivi di privacy  [Nota 5]. Si può allora correttamente affermare: “per quei casi valevano altre regole, adesso ne valgono altre che invece non permetterebbero il detto riscatto”; prospettando così con tali vagolanti indirizzi interpretativi un vero e proprio caos nella coerenza delle scelte delle Pubbliche Amministrazioni?

Insomma, la legge può applicarsi facendo solo riferimento alle (presunte) scelte regolamentative altrui, piuttosto che ad eventuali interpretazioni autentiche svolte da organi superiori, deputati dall’ordinamento proprio a tale fine? E, in mancanza, perché mai dovrebbe legittimarsi una scelta incoerente, restrittiva, illogica e punitiva per gli attuali docenti in servizio dell’Afam, inevitabilmente dotati di diplomi di vecchio ordinamento, ma che i diplomi di nuovo ordinamento hanno prodotto per i propri studenti con il loro impegno pionieristico? Non desta alcun imbarazzo (giuridico, professionale, morale, umano …) per un funzionario appartenente all’amministrazione conservatoriale decidere che quello che è consentito (il riscatto del proprio titolo di studio) agli studenti che frequentano la propria istituzione venga negato agli insegnanti che li hanno formati, con grave umiliazione della loro stessa professionalità e a detrimento della credibilità del contesto formativo di appartenenza anche del funzionario stesso? E, d’altra parte, in assenza di un valido principio che sia chiaramente espresso da una fonte giuridica pertinente ed alternativa alle qui citate e anche più recenti; e, ancora, secondo quale dichiarabile e generale principio di equità dell’ordinamento? E ciò soprattutto alla luce della più recente, citata evoluzione normativa e giurisprudenziale perfino di rilievo costituzionale che invece ha trovato finalmente una risposta chiara e definitiva all’annosa questione? Forse bisognerebbe attendere, come auspicabili, ulteriori interventi disambiguanti al proposito da parte delle autorità competenti in materia interpretativa di una legge; una legge emanata già di suo al fine di risolvere le precedenti … ambiguità? In definitiva è mai possibile che per la letterale lettura della norma il pubblico funzionario debba addirittura ricorrere ad interventi superiori [Nota 6] – non di rado assenti per gli opportunismi personalistici che dominano la fredda e disumana logica burocratica – oppure debba coinvolgere l’amministrazione in contenziosi perdenti, senza rimetterci di suo? Non si attribuisce così alla burocrazia il potere di rinviare ad libitum l’applicazione concreta della legge?

Ecco perché è venuta l’ora che gli interessati procedano, dove possibile, con rivalse non solo amministrative ma anche penali e civili (risarcitorie). Finché il “cattivo” burocrate risulterà impunito il funzionamento della Pubblica Amministrazione resterà in mano alle logiche più improduttive e disfunzionali, nonché anti-meritocratiche. Rimanendo tra le concause dell’attuale imbarbarimento sociale [Nota 7].

E allora (diciamolo … scherzosamente e sdrammatizzando):

“… si avvii finalmente la caccia al burocrate infedele e parassitario!”

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Note, Allegati e Riferimenti:

[Nota 1]

102. Al fine di valorizzare il sistema dell’alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione   artistica   e   musicale   di   cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.

[Nota 2]

103. Al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale   rilasciati   dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007:

  1. a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell’ambito della scuola di «Progettazione artistica per l’impresa», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
  2. b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall’Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;
  3. c) Classe LM-65 (Scienze   dello   spettacolo   e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall’Accademia nazionale di arte drammatica, nonchè dalle Accademie di belle arti nell’ambito delle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie dell’arte», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
  4. d) Classe LM-89 (Storia dell’arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell’ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).

[Nota 3]

107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Legge 228 del 24/12/2012 (commi dal 102 al 107): https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/29/012G0252/sg

Decreto ministeriale 331 del 10/04/2019, con annessa tabella di equipollenza: decreto-ministeriale-331-del-10-aprile-2019-tabella-equipollenze-diplomi

[Nota 4]

Interpretazione autentica richiesta e ottenuta dall’ex-Inpdap nel 2003:

Inpdap_nota_9138_31mar_03

Dove i diplomi accademici triennali di primo livello di nuovo ordinamento e i diplomi accademici di previgente ordinamento venivano ammessi e dichiarati come equipollenti per la riscattabilità a fini contributivi.

[Nota 5]

Esempio di riscatto, correttamente effettuato dalla Pubblica Amministrazione di competenza, di un diploma accademico di previgente ordinamento:

Riscatto ammesso diploma accademico v.o.

Si osservi l’esiguo costo del riscatto del diploma accademico Afam v.o. quadriennale ripartito in rate di 22,30 euro al mese per 24 mesi (a fronte delle migliaia di euro adesso necessarie). E solo perché richiesto accortamente a inizio carriera, ma non lavorato dall’amministrazione competente se non al momento del pensionamento dell’interessato e con riferimento alla innovativa normativa, vigente al momento del pensionamento stesso. Trattasi di un diploma dell’Accademia di Belle Arti del previgente ordinamento, magari qui ammesso a riscatto anche con riferimento ad una specifica Sentenza della Corte Costituzionale; ma si consideri che, successivamente tanto la più recentissima normativa qui sopra riferita quanto le stesse disposizioni ufficializzate dall’Inps hanno inquadrato sullo stesso piano tutti i diplomi Afam del previgente ordinamento. Dunque l’equipollenza dello stesso, come degli altri, adesso ne rende ulteriormente coerente il diritto a riscatto.

[Nota 6]

Nell’attuale “assordante” e disdicevole silenzio che si registra sul tema in ambito sindacale e presso gli organi direttivi delle Istituzioni Afam (Direzioni, Presidenze, Consigli accademici e di amministrazione) e presso le Conferenze dei Direttori delle stesse, che semmai tutti dovrebbero preoccuparsi di tutelare la dignità dell’attuale corpo docente dell’Afam, impegnato da un ventennio e senza reali incentivi nella pionieristica attuazione della Riforma accademica e qui vilipeso nella vergognosa scarsa considerazione dei loro titoli accademici di previgente ordinamento, considerati inferiori a quelli di nuovo che essi stessi rilasciano ai propri allievi, un suggerimento potrebbe essere la richiesta alle superiori autorità competenti di un’aggiornata interpretazione della normativa  vigente, con rigoroso riferimento al più volte citato D.M. 331 ex Legge 228 commi 7 e 3 e all’iter normativo e giurisprudenziale che, ben motivandola, l’ha preceduta; ciò soprattutto al fine di evitare contenziosi che, con ogni probabilità, troveranno soccombente l’Inps e le stesse P.A. a vario titolo inadempienti. Le dette superiori autorità competenti andrebbero individuate in quelle direzioni generali poste a tutela dell’Ordinamento delle P.A. con specifico riferimento alla interpretazione normativa vigente e ad ogni chiarimento ad essa pertinente. Insomma si tratta di sollecitare interpretazioni “autentiche” del dettato normativo che, una volta per tutte, tolgano al singolo burocrate la potestà di applicare la legge in maniera ideologica e a proprio uso e consumo. Di seguito ecco un esempio di intervento sicuramente migliorabile ma probabilmente più efficace se richiesto da autorità amministrative di vertice: in loro assenza, cosa resta se non plurimi interventi dalla base, magari  quantitativamente risaltanti – dato che in democrazia legittimità e consenso vanno purtroppo di pari passo?

Alla Direzione Generale Trattamenti Pensionistici – Ufficio Normativa
Al Dipartimento Funzione Pubblica. Ufficio personale P.A. (U.P.P.A.)
p. c. –> Al Conservatorio/Accademia  di _____:  Direttore ____ e Presidente ___
p. c. –> Ai Direttori amministrativi _________________
p. c.: –> Alla Direzione generale dell’AFAM: Direttore Generale pro tempore
–> Ai Dirigenti Ufficio II (pro tempore) e III dott.ssa Laura Pocci
Oggetto: Riscatto diplomi accademici dell’Afam previgente ordinamento, alla luce del DM 331/2019 (ex Legge 228/2012, commi 107 e 103), di equipollenza con unico codice identificativo ai diplomi accademici quinquennali di II livello di nuovo ordinamento. Richiesta interpretazione normativa
Poiché lo / gli scrivente/i, ___________ docente/i dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (Afam), hanno in corso di presentazione la propria domanda di pensionamento con annessa richiesta di riscatto dei diploma di ____________ di previgente ordinamento, conseguiti dopo la maturità ___________ (come esplicitato nello stesso diploma accademico, a tergo), e a tal proposito hanno presentato domanda alla luce della nuova compiuta normativa
(DM 331 – 10 aprile 2019, attuativo della Legge 228 – 24 dicembre 2012, comma 107, anche in relazione ulteriormente esplicativa al comma 103)
Chiede / Chiedono alle SS.LL
di cortesemente dirimere una volta per tutte la questione (evidentemente ritenuta ancora non pacifica nelle P.A. coinvolte) del riscatto a fini pensionistici del diploma accademico di previgente ordinamento conseguito dopo il diploma di scuola secondaria superiore, alla luce del più recente D.M. 331 del 10 aprile 2019, attuativo della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“legge di stabilità 2013”) comma 107, ma anche in relazione integrativa al comma 103; nonché al lungo e complesso iter normativo avviato anche a partire dalle raccomandazioni che chiudono l’Ordinanza della Corte Costituzionale dell’8 giugno 2000 (Ordinanza 210/2000). Un iter normativo che è stato portato a compimento proprio dal citato DM 331 ex Legge 228, ma – si reputa – è ancora sottovalutato in ambito politico-amministrativo, al fine del buon funzionamento dei Pubblici Uffici.
Di cui le SS.VV. costituiscono garanzia preminente per autorevolezza interpretativa.
Ciò viene altresì demandato alle SS.VV., nell’intercorso silenzio della propria più competente via gerarchica, tramite un’apposita richiesta di specifico parere alle autorità amministrative competenti: Direzione centrale trattamenti pensionistici, Ufficio normativa; Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni (U.P.P.A.) presso il Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Anche tenendo conto della loro conversione istituzionale in altri uffici.
Proprio in considerazione che queste Direzioni già si sono espresse in maniera positiva in altro momentoin prosieguo dell’iter normativo avviato dalla Legge di Riforma Afam 21 dicembre 1999 n. 508, ma secondo normativa susseguente od anche auspicando quanto finalmente portato a compimento dal citato DM 331 2019.
Si confrontino al proposito:
  1. la Nota prot. N. 9138/2003 dell’ex-Inpdap, Rif. Alla e-mail del 19/2/2003 avente ad oggetto: Riscattabilità del diploma di Conservatorio [N.d.E.: lì ammessa per i tre anni del diploma accademico di I livello, allora inteso come equipollente al diploma di previgente ordinamento, adesso invece equipollente al quinquennale diploma accademico di secondo livello];
  2. la Nota circolare UPPA n. 09/08 del 31/01/2008, con i suoi auspici e raccomandazioni in chiusura.
E sempre tenendo conto che l’attuale docenza dell’Afam, quella che ha portato a compimento la riforma, rilascia titoli di studio di nuovo ordinamento esplicitati oramai da tempo come riscattabili dall’Inps. Mentre i loro docenti, secondo l’Inps ed altre P.A., sarebbero ancora in possesso di un diploma accademico di valore inferiore (ossia non riscattabile)! E ciò nonostante l’avvenuta contrastante compiutezza dell’iter normativo.
In mancanza di un conseguente intervento degli uffici direttamente preposti alla risoluzione della/e propria/e questione/i personale/i (certo non solo della propria/e), si chiede cortesemente un analogo intervento informativo ai responsabili degli Uffici in oggetto – dato l’irrituale intervento di chi scrive, costretto/i all’inottemperanza del  reputato vincolo gerarchico che lega alla propria Amministrazione di appartenenza, ma adesso costretto/i dal silenzio della stessa.
Nell’osservanza della Legge mi firmo / ci firmiamo.
Documento di riconoscimento:
Carta/e d’identità N°. ________ rilasciata il _________ dal __________ di __________
Luogo e Data
Firma/Firme

[Nota 7]

L’impostazione ufficiale dell’Inps è molto più terra terra (e, si reputa, facilmente attaccabile in giudizio), come si riscontra appresso, in relazione ad un caso recente.

Un’amministrazione dell’Afam invia finalmente il quesito di legittimità all’Inps stesso e, per conoscenza, alla direzione generale dell’Afam: un quesito formalmente  corretto  sul piano burocratico (quanto meno per non doversi assumere il pesante onere di un’applicazione errata della legge: il burocrate medio purtroppo non pensa alla legge in quanto tale ma alle disposizioni del superiore gerarchico, che lui ritiene lo debbano sempre coprire sul piano delle varie responsabilità …). Qui si citano espressamente le fonti “normative” finora considerate valide. A parte che – come al solito – sono fonti regolamentative e dunque subordinate a quelle normative di I grado (Leggi, Decreti-legge e Decreti legislativi etc.; i decreti ministeriali adottati per un’attuazione specifica di legge sono subordinati al dettato normativo di quella specifica legge e devono corrisponderlo…). Ebbene nel quesito si richiamano due indicazioni, dell’ex-Inpdap e dell’Inps, date in merito ma nei lontani anni 2009 e 2010 (!). Vediamole appresso:

  1. Nel messaggio Inps del 2010 hanno aggiunto da poco (sembra almeno) la dicitura: “ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.” Messaggio Inps n. 15662 del 14-06-2010 Inutile commentare se non sorridendo …
  2. Nella Nota Inpdap del 2009, dove si parla solo dei Conservatori: “Si precisa, da ultimo, che i pregressi diplomi rilasciati dai Conservatori in base alla previgente normativa, vale a dire conseguiti dopo un percorso di studi al quali si era ammessi con la licenza di scuola media di 1° grado, hanno avuto e mantengono la loro valenza soltanto per l’accesso all’impiego (es. docenti di musica). Pertanto, oltre a non essere riscattabili ai fini previdenziali, non sono utili ai fini del diritto alla concessione della quota parte della pensione ai superstiti.” In precedenza invece si ammettono a riscatto i diplomi di nuovo ordinamento, ma non si può che ignorare l’avvenuta e compiuta equipollenza successivamente dal 2012 al 2019.

14-05-2009-notaop25

Ma quest’ultimo posizionamento per di più, contraddetto da interventi precedenti dello stesso Inpdap, già non reggeva allora: si accedeva ad un corso decennale con licenza elementare, ma a propedeutici “anni di frequenza in prova” e poi con licenza media ma sempre a seconda dell’età e degli anni di corso (fondati sull’antico principio di una maturità fisiologico-corporea più o meno precoce rispetto lo specifico strumento musicale e psico-fisiologica per gli studi compositivi, non più precoce anzi con implicati studi preparatori!). Ma, tra l’altro, esistono lauree decennali, novennali o settennali all’università?! E comunque poi la maturità bisognava conseguirla prima del diploma, di buona norma frequentando con fatica non indifferente un doppio corso di studi, liceo e conservatorio! E, anche se si contavano più nel lontano passato che nel presente delle eccezioni che però obbligavano alla frequenza di altre discipline – stiamo parlando di una normativa degli anni trenta! – queste erano dovute a discutibili considerazioni individuali degli interessati che adesso però sono state seriamente penalizzate appunto dalla previsione che per l’equipollenza è necessario avere acquisito anche una maturità secondaria. E, d’altra parte anche attualmente – e qui sta il punto – al fine di valorizzare il talento precoce, per una vigente e specifica norma di legge si ammettono ancora alla frequenza del triennio accademico (quello appunto che è ammesso a riscatto) studenti liceali, a condizione che acquisiscano la maturità liceale prima del compimento del triennio stesso. Insomma le generazioni precedenti, in assenza di scuole secondarie a indirizzo musicale, sono state letteralmente costrette per le carenze di sistema alla doppia frequenza di corsi di studio (musicale e non) e adesso vengono accusate di aver fatto meno degli studenti normali, prendendo spunto da quella casistica dei lontani anni trenta di musicisti con solo diploma di conservatorio, che via via si è andata ad assottigliare per l’evoluzione istituzionale secolare che ha trasformato quantità e qualità di conservatori nazionali: all’origine si contavano nelle dita di una mano e dagli stessi uscivano anche i grandi musicisti che hanno fatto la nostra Storia della grande musica d’arte; verso i più recenti anni settanta sono cambiate via via sempre più radicalmente e in ampliamento le funzioni professionalizzanti e le Istituzioni si sono moltiplicate…

Certo le eccezioni dei diplomati musicisti con sola licenza media (ma con materie integrative obbligatorie) sussistevano specie negli strumentisti a fiato, che non di rado provenivano dalle bande di paese, importante precoce bacino d’utenza per quegli strumenti. Ma questo non modifica la verità di fondo: la riforma di un sistema arcaico, che intendeva la professione musicale in modi e competenze diverse tra loro, ha troppo tardato a venire. Ecco perché la frase “i diplomati di conservatorio hanno solo la licenza media” è stupidamente offensiva e soprattutto  falsa e insomma rivela solo una profonda ignoranza della realtà complessiva e una malevolenza di fondo nei confronti dell’Arte e degli artisti in genere. In una situazione che, al contrario, ha comportato per buona parte degli studenti una doppia scolarità. Insomma è esattamente l’opposto: il musicista diplomato la mattina andava a scuola e il pomeriggio (non tutti i giorni certo) in conservatorio, studiando poi fino alla sera. Chi scrive, docente di conservatorio, plurititolato e con una vita di studio e di ricerca sulle spalle, in quarant’anni di carriera ha potuto contare nelle dita di una, neppure di due mani, di questi casi di sola licenza media tra i propri studenti (sempre bonariamente redarguiti) e tra i propri colleghi di conservatorio ne ricorda solo due che dichiaravano di avere “solo la licenza media”: uno suonava il clarinetto anche nella Sinfonica Siciliana (guadagnando quasi il doppio) … ; un altro, che apparteneva però alla ben più vecchia generazione, era niente poco di meno che il suo proprio più importante Maestro e Caposcuola di rango internazionale, diplomato in pianoforte, composizione e composizione corale, col diploma di perfezionamento compositivo all’accademia di Santa Cecilia, autodidatta per tutto il resto; eppure docente in più università oltre che emerito al Conservatorio di Milano, direttore più longevo  della rivista Musica-Domani (edizioni Ricordi) e presidente onorario della SIEM – Società Italiana per l’Educazione Musicale – nonché presidente fondatore della SIdAM – Società Italiana di Analisi Musicale – e direttore delle sue due riviste Analisi (Ricordi) e Spectrum (Curci); citato nelle enciclopedie della musica,  etc..

Che finalmente ci si renda conto della enorme stupidità di quella espressione! Anche Bellini, Verdi e Puccini rientrerebbero in quella categoria di “musicisti ignoranti”, ma gli ignoranti sono in realtà quelli che blaterano su un argomento che neppure conoscono. Tra cui purtroppo – pur anche in buona compagnia di politici amministratori e di emeriti giuristi e perfino costituzionalisti (in Italia, paese del Bel Canto, la generalizzata cultura musicale ha pessime tradizioni …) – anche il suddetto dirigente Inps, certo più oscuro ma dannoso per il potere che esercita; che appunto non sa esattamente di cosa sta parlando se non nel freddo e povero gergo del burocrate: con le sue motivazioni che risultano non solo ampiamente superate dalla più recente normativa, ma che erano già offensive e risibili per il loro rifarsi del tutto improprio ed approssimativo ad una visione istituzionale che trovava le sue radici in ordinamenti statutari storicizzati e fin troppo lontani nel tempo; e però riformulati in Italia in un complesso  sistema normativo che risale agli anni trenta del trascorso secolo, poi mantenuto fino alla riforma epocale avviata dalla Legge 508 del 1999. 

Dunque la motivazione era sbagliata già da prima, però ci si poteva ancora appellare, dopo la legge 228 del 2012, alla mancanza di una tabella di equipollenza tra specifici diplomi accademici di vecchio e di nuovo ordinamento. Ora non più e l’equipollenza al nuovo/vigente legittima il vecchio/previgente (come del resto all’università, dove quelle che ieri non erano “lauree brevi” oggi lo sono diventate ai fini del riscatto). La più coinvolgente verità resta una sola. Dell’Afam si sa poco e si pretende di saperne ancora poco pure negli ambiti ad essa preposti. Così all’Inps, come in altre P.A., decidono talvolta burocrati arroganti e “ignoranti”: nel senso dell’ignorantia legis, che se non è ammessa per il comune cittadino perché dovrebbe ammettersi per il funzionario statale che le leggi deve applicarle con professionalità, nonché con onore e dignità del proprio ruolo? Ecco perché i burocrati infedeli e “ignoranti” vanno combattuti con tutti i mezzi possibili, anche quello penale e civile-risarcitorio, quando è individuabile. Insomma in tali casi la burocrazia sostiene tesi tanto ridicole quanto indifendibili. Ma se, con il loro silenzio, gli interessati a controbattere tacciono (non con reclami, che lasciano da sempre il tempo che trovano per i legami sotterranei tra i cattivi burocrati, ma con seri interventi giudiziari) allora poi non hanno più titolo a lamentarsi.

Al più possono mancare i buoni avvocati e nel poco noto campo dell’Afam si può attualmente solo  lavorare bene in tandem con gli stessi, mettendo nel dovuto conto l’ingente parte informativa che gli addetti del settore più informati possono offrire loro. Evitando quegli avvocati che spesso, come del resto tanti altri professionisti, preferiscono clienti poco informati sul da farsi e da “tenere in pugno”, con la risibile motivazione della “fiducia professionale”. Non è detto che siano i migliori. Anzi!

Insomma, sta proprio qui il punto più delicato della faccenda: la giurisdizione; a cui tuttavia non possiamo rinunziare se vogliamo far valere i nostri diritti.

APPENDICE

Sintesi in divenire di normativa, giurisprudenza e regolamentazione sul generale argomento dell’equipollenza tra titoli di previgente/vecchio e vigente/nuovo ordinamento:

Il riscatto del diploma Afam – Prospetto sintetico

Il prospetto, in costante aggiornamento anche grazie agli interventi degli interessati (docenti ricorrenti e loro avvocati patrocinanti), è da intendersi solo come finalizzato al migliore arricchimento conoscitivo per tutti gli addetti ai lavori e si vorrebbe sperare – o è forse troppo? –  anche per chi si trova preposto ai livelli decisionali. Al fine di sorreggere ogni eventuale contenzioso e – perché no? – anche al fine di evitarlo.

Nel frattempo dopo avere ammesso a parità di condizioni i possessori delle due tipologie di titolo Afam ai concorsi per dirigenti scolastici ci si avvia proprio in questi giorni (febbraio/marzo 2020), con apposita decretazione governativa, anche a pareggiarli per l’ammissione ai concorsi per dirigenti tecnici (ex ispettori). E noi qui dovremmo ragionare come se tali inquadramenti che riguardano l’impostazione d’avvio di intere ed anche importanti carriere lavorative non valessero per alcuni aspetti di esse: i riscatti del titolo di studio posseduto, e perché poi solo questo? Ci si potrebbe riferire a tanti altri aspetti di una intera carriera lavorativa, cui si dà comunque possibilità di accesso!? Insomma sembra che si voglia affermare che il diritto a riscatto al titolo di studio per un lavoratore sia concorrenziale e addirittura prevalente alla possibilità di accedere a quel lavoro, piuttosto che un elemento accessorio dello stesso!

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Documenti e Link utili:

Fonti di rilievo giuridico

Camera Deputati – Servizio studi – Titoli Afam (30-01-2020)

da cui si evince – e peraltro da una autorevolissima fonte (di “interpretazione autentica”) ossia dalla stessa fonte di produzione delle leggi – che i diplomi accademici Afam di nuovo (diplomi ex-sperimentali Afam inclusi) come di previgente ordinamento e i corrispondenti diplomi universitari o “lauree brevi e magistrali” sono tutti equipollenti, tra loro, (con la dicitura”) al fine esclusivo della partecipazione ai pubblici concorsi. Pertanto è illegittimo discriminare una o più categorie di questi titoli, tutti riferibili alla stessa dicitura (titoli universitari compresi), in base a questo loro comune riferimento; e dunque utilizzarlo per escludere dal riscatto contributivo a fini pensionistici una di quelle categorie.

Fonti di rilievo informativo generale e istituzionale

ANVUR Rapporto Biennale 2018 Afam

Fonti di rilievo sindacale

http://m.flcgil.it/universita/afam/afam-finalmente-approvate-le-corrispondenze-tra-titoli-del-previgente-ordinamento-e-diplomi-accademici-di-ii-livello.flc

Fonti, istituzionali e non, di rilievo didattico-formativo

https://www.accademiadibrera.milano.it/it/equipollenza-titoli-di-studio-afam-belle-arti.html

Il Miur definisce i criteri di equipollenza dei diplomi accademici Afam

https://artemdocere.jimdofree.com/equipollenza/

Fonti di rilievo giurisprudenziale e di affidabile assistenza giuridica

N.B.: Mancando una giurisprudenza di rilevo sullo specifico tema del riscatto  – peraltro oneroso e dunque non accettabile se non per categorie di docenti che ne possano trarre un reale vantaggio come ad esempio il raggiungimento dell’intera quota retributiva con i 18 anni solari al 1995 – si può però fare riferimento alle varie cause giudiziarie che vedono il Ministero perdente con riguardo ad altro interesse fatto valere dai diplomati di vecchio ordinamento (con preacquisita maturità secondaria), come l’inserimento nella stessa fascia delle graduatorie di istituto attribuita ai diplomati con diploma accademico specialistico di II livello.

Le motivazioni in positivo date dai tribunali partono comunque dall’avvenuta equipollenza tra le due tipologie (adesso precisata e rafforzata dal D.M. 331/1919). Vediamone degli stralci opportunamente commentati (ex sentenza n. 335/2016 del Tribunale di Pavia): “L’art. 1, comma 107, della L. n. 228/2012 equipara, chiaramente, il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di II livello e, alla luce delle normative vigenti, rispettivamente le leggi nn. 228/12 e 53/03, (…) i diplomi AFAM vecchio ordinamento (…) sono da considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di II livello. Si è dunque giunti  al riconoscimento a favore del docente istante, inserito nella terza fascia delle graduatorie di istituto e in possesso del diploma accademico di conservatorio rilasciato dalle  istituzioni (…) di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) conseguito prima dell’entrata in vigore della riforma di cui alla legge del 21 dicembre n. 508 del 1999 (che ha dato vita al “comparto AFAM”), del diritto all’inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto, in virtù del ritenuto “valore abilitante intrinseco al titolo accademico in loro possesso”, riguardo a tutte le classi di concorso di loro interesse”.

Analogamente, il Giudice del Lavoro di Salerno, dott.ssa Ippolita Laudati, con una sentenza datata 26 gennaio 2017, ha disposto l’inserimento in seconda fascia di sette docenti che secondo il MIUR erano destinati alla terza fascia poiché non abilitati, condannando il Ministero al pagamento delle spese processuali. Nello stesso modo si sono pure pronunciati il GdL di Vallo della Lucania, in data 9 febbraio 2017, e il Tribunale di Salerno nel marzo 2017.

E qui sta il punto. Evidentemente – “per la contradizion che nol consente” – bisognava interpretare il disposto di cui al DM 374/16 art. 2, co. 1, lett. a), nr. 4, come necessariamente riferito, oltre ai soggetti in possesso del diploma di secondo livello (ossia il “diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello presso i Conservatori di Musica …”), anche a tutti gli altri soggetti in possesso di titolo equiparato ex lege al diploma di secondo livello (ossia a quanti risultino in possesso del diploma di conservatorio ante riforma, unitamente al diploma di scuola media superiore), nella stessa misura in cui, espressamente, il DM cit. ha  equiparato ai diplomi universitari utili per il collocamento in seconda fascia, i diplomi (accademici) di secondo livello (cd. interpretazione adeguatrice). Diversamente opinando, ossia interpretando come preclusivo dell’iscrizione in seconda fascia ai diplomati nei conservatori di vecchio ordinamento il disposto dell’art. 2, lett. a), nr. 4 del DM 374/17, occorreva che il Giudice avesse, comunque, a disapplicare (come ha fatto il Tribunale del reclamo patavino) quest’ultimo inciso nella parte in cui non estende anche ai diplomati dei conservatori l’accesso alla seconda fascia (così come lo consente a tutti i possessori del diploma di secondo livello). In definitiva, qualunque fosse il percorso di stretta logica normativa (l’interpretazione adeguatrice ovvero la disapplicazione della norma di secondo livello difforme e contrastante con la normativa superiore), il risultato non poteva che essere identico e, cioè, nel senso della piena equiparazione tra il diploma di conservatorio vecchio ordinamento e i diplomi di secondo livello (…).

Fonte sopra citata (con adeguamenti alla questione qui posta): Rodolfo ROMITO, avvocato in Padova (romito@legalinet.eu).

Come si vede il ragionamento è lo stesso, valido anche per l’equipollenza ai fini del riscatto: vale ai fini del riscatto contributivo per i diplomi del nuovo ordinamento Afam in quanto equipollenti ex lege ai diplomi universitari? Dunque vale anche per i diplomi di vecchio ordinamento in quanto ex lege equipollenti ai nuovi. Poiché certo una norma regolamentativa non può porsi al di sopra della legge, né contrastarla sul piano logico. Non è quello che ci sforziamo qui di affermare a chiare lettere?

Di seguito link a vari siti sul tema dell’equipollenza tra diplomi di vecchio e nuovo ordinamento, seppure riferito alla sopraddetta altra casistica, che evidentemente ha trovato molti più interessati nell’urgenza di un immediato inserimento nel mondo del lavoro. Tra questi va segnalato lo studio associato dei valenti e disponibili avvocati Aldo Esposito & Ciro Santonicola (via Salvatore Di Giacomo 10, 80053 Castellammare Di Stabia, Napoli; tel. 081 19189944), primo o tra i primi ad occuparsi delle più recenti problematiche dell’Afam e su queste già vincitori di varie cause; così affermando l’equipollenza tra diplomi di previgente/vecchio e vigente/nuovo ordinamento. Altri avvocati ne seguono l’esempio con altrettanto rilevanti successi.

https://scuolalex.it/abilitazione-comparto-afam-novita-giudiziarie-2019-e-rinnovate-possibilita-di-inserimento-nella-seconda-fascia-g-i/

Tribunale di Padova – Ordinanza del 19 settembre 2017

http://www.avvocatomichelebonetti.it/campagne/1837-migliaia-di-afam-abilitati-ante-2000-vengono-inseriti-in-ii-fascia

Ricorso AFAM, la valenza abilitante dei diplomi

Fonti di rilievo informativo cronachistico (giornalistiche)

http://scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2019-04-30/il-miur-approva-dopo-6-anni-corrispondenze-i-vecchi-titoli-afam-e-diplomi-ii-livello-182904.php?uuid=ABfLeAtB&refresh_ce=1

https://www.orizzontescuola.it/riscatto-laurea-afam-isef-a-chi-rivolgersi-per-la-domanda/

https://www.orizzontescuola.it/riscatto-laurea-quando-e-possibile-riscattare-il-diploma-di-conservatorio/

AFAM, i docenti del vecchio ordinamento chiedono il riconoscimento del titolo abilitante

Titoli Afam vecchio ordinamento: sì a equipollenza e riscatto

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Ordinanza sulle cessazioni dal servizio e scadenzario pensionamenti Afam dell’11/02/2020:

2020-02-11_1883

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Si avverte che il post è in costante aggiornamento e approfondimento, data l’importanza degli argomenti trattati e il coinvolgimento che via via sta comportando: fino a promuovere anche uno scambio di informazioni di vitale importanza per la grande platea degli interessati di oggi e di domani, data la scadente e troppo spesso contraddittoria informazione circolante ovunque.

Ultimo aggiornamento: 6 marzo 2020, ore 20,30.

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3 risposte a La definitiva equipollenza tra lauree e vecchi e nuovi diplomi Afam: la non più controversa questione del riscatto dei titoli di studio nuovi e vecchi

  1. musicaemusicologia ha detto:

    Ricevo la cordiale seguente lettera:

    Buonasera Maestro.
    Le chiedo scusa se la disturbo e mi complimento con Lei per le dritte che ci da sul sito Musica & Musicologia .
    Mi chiamo F. S., sono di Reggio Calabria e mi sono diplomato in Clarinetto nel 1992 e nel 2008 ho conseguito il diploma accademico di II liv. presso il Conservatorio F. Cilea di Reggio Calabria.

    Ho partecipato al reclutamento come Esperto per un Poc in una scuola primaria di secondo grado.
    La domanda richiedeva:
    nella prima tabella
    “Laurea (richiesta come titolo d’accesso). Le Lauree diversamente classificate saranno rapportate alle fasce di punteggio. riportate”
    nella seconda tabella:
    Altra Laurea (non richiesta come titolo d’accesso).
    Io ho inserito:
    sia il Diploma Accademico di II livello – Abilitazione all’insegnamento di strumento musicale nelle Scuole Medie di cui al D.M. 137/2007, art 3, comma 3,
    sia il Diploma in Clarinetto vecchio ordinamento equipollente a Laurea Magistrale Categoria L-45.

    La commissione sostiene che i titoli sono equivalenti, quindi valutabili una sola volta cioè o un titolo oppure l’altro.
    Secondo la sua formazione ed esperienza, Lei cosa ne pensa?
    Secondo la mia logica, sperando di non essere di parte, penso che io abbia conseguito 2 diverse formazioni e percorsi di studio, quindi 2 diplomi equivalenti alla laurea magistrale, valutabili separatamente.
    Nella speranza di essere stato chiaro e di non averLa distolta dal suo egregissimo lavoro, La ringrazio anticipatamente per l’attenzione dedicatami.
    Cordialmente.
    Lettera firmata

    E rispondo sulla delicata questione:

    Buongiorno a lei.
    Purtroppo devo dirle che la commissione ha ragione, sebbene la questione riveli una oramai insanabile contraddizione di sistema, prodotta a suo tempo dalla sperimentazione dei nuovi titoli accademici in simultanea al permanere dei diplomi accademici di vecchio ordinamento. Ossia: invece di fare immediatamente rientrare nel nuovo sistema del 3+2 i vecchi diplomi accademici conseguiti entro il 1999, con l’entrata in vigore della legge di riforma in senso accademico-universitario dell’AFAM, si è creato un sistema ibrido, insostenibile sul piano logico e alla resa dei conti, quando finalmente triennio e biennio sono stati istituzionalizzati, ci hanno rimesso:
    1) i ‘laureati’ del triennio accademico di I livello che, nello scegliere un percorso di studi più complesso per quantità di discipline e vincoli di frequenza, si sono trovati con un titolo di studio ‘incompleto’ e quindi vincolati a dover frequentare il biennio accademico. Mentre, in profonda contraddizione, il diploma v.o. inizialmente reputato (e impostato) come ampliato nel triennio è stato poi equiparato del tutto al diploma accademico corrispondente di II livello.
    2) i diplomati v.o. che hanno frequentato il biennio accademico acquisendo un titolo che appresso è risultato equiparato a quello che già possedevano! (È IL SUO CASO)

    Ne hanno tratto un indiscutibile vantaggio solo i diplomati v.o. che, pur potendolo fare, non hanno acquisito il diploma accademico di II livello?
    Beh, si ma anche no perché il processo di equiparazione del v.o., che andava fatto subito chiudendo la questione generazionale: pensi a un anziano docente tanto dell’Afam quanto universitario di giurisprudenza o lettere o scienze biologiche o … che rilascia lauree oggi quinquennali, mentre a suo tempo la laurea acquisita era quadriennale o del tutto atipica nell’Afam … Mentre bisognava procedere, come accaduto per l’Università risolvendo immediatamente le questioni di diritto transitorio e non sovrapponendo per dieci se non vent’anni i due sistemi!

    Insomma il processo di attuazione della riforma è stato di molto contrastato e dunque ritardato producendo anche danni per i diversi attori in gioco, studenti e loro famiglie, docenti, etc. …
    Però al contrario ricordo ancora come tanti nostri iscritti al biennio nella sua prima attuazione sperimentale lo facessero tanto per mettersi alla prova nel nuovo sistema quanto per acquisire un titolo che permettesse loro – ma allora per allora! – di fare concorsi riservati solo ai tradizionali laureati. E conosco ad esempio chi ha così potuto accedere nella scuola già oltre una decina di anni fa alla carriera dirigenziale (preside, ispettore) … Mentre oggi reputo che potrebbe farlo anche solo con il diploma v.o. appunto in quanto definitivamente equiparato – alla laurea specialistica di II livello – ma dopo quasi un ventennio tra previsioni di legge dapprima contraddittorie poi rese inequivocabili (2012) e infine tramite ritardate dall’apposito decreto ministeriale attuativo!

    In teoria lei potrebbe fare un ricorso giurisdizionale chiedendo una valutazione aggiuntiva proprio in virtù delle citate contraddizioni, ma la normativa di riferimento sarà inevitabilmente quella oramai vigente. Difficile, se non forse impossibile, da smontare la tesi dell’equiparazione che rende un duplicato del diploma v.o. il biennio (e dunque l’intero 3+2) del nuovo diploma accademico specialistico. L’unica opposizione è appunto la compresenza concorrente di candidati che abbiano solo il diploma v.o., rendendo meritevole di considerazione con un punteggio aggiuntivo l’acquisizione aggiuntiva del diploma accademico o laurea specialistico/a.
    Insomma, al meglio, prevedo un iter giurisdizionale fin troppo complesso: dal TAR al Consiglio di Stato se non alla Corte Costituzionale. E non credo proprio al proposito quanto ‘il palo reggerebbe la candela’…

    Va pure detto però che in ambito giurisdizionale abbiamo avuto sentenze che hanno corrisposto in una loro contraddittorietà le dette contraddizioni di sistema. Insomma, almeno in teoria, un bravissimo avvocato amministrativista potrebbe ottenere dei risultati forzando il gioco, ma per i costi da sopportare si tratterebbe semmai di class action, di cause giudiziarie collettive. E sempre a rischi di lungo termine oltre che di inefficacia …

    Io lascerei perdere, ma veda un po’ lei.
    Cordialità
    MM

  2. bmet86 ha detto:

    Gentilissimo, complimenti per il (lungo) lavoro fatto in questi anni di documentazione, studio e condivisine sugli sviluppi di questa normativa.
    Sicuramente per chi vive di musica il percorso di studio conta ma quello che più conta dovrebbe essere il miglioramento continuo ed il superamento dei propri limiti oltre che della concorrenza in caso di concorsi.
    E’ vero che ai fini di varie graduatorie il titolo conta ma (almeno oggi come oggi) chi intraprende seriamente il percorso musicale sa che affronterà un percorso preparatorio che lo porterà al 3+2. Per chi intraprende oggi questo tipo di carriera dovrebbe essere abbastanza chiaro: triennio + biennio = laurea magistrale, II livello mentre solo triennio = I livello.
    Quello che non mi è ancora chiaro è l’epilogo del tema per i percorsi sperimentali degli anni 2003 – 2006 (e annualità prossime). Si tratta di quei corsi che (per mia esperienza personale a Udine) dovevano essere (parole del direttore in carica in quegli anni) “sperimentali” e per i quali era possibile la riconversione in “vecchio ordinamento” per chi se ne pentisse e per i quali l’equivalenza era GARANTITA.
    Equivalenza che (se non ricordo male) nel 2012 non è stata mantenuta per espressa previsione di legge.
    A tal riguardo Lei ne ha discusso ampiamente e sul tema anche il legislatore negli ultimi anni è ritornato a intervenire ma personalmente non mi è ancora chiaro se qualcosa si sia mai mosso in merito all’equipollenza dei trienni sperimentali ad una laurea magistrale/di secondo livello.
    Ci sono state novità a tal riguardo? O le novità sulle tabelle di equipollenza riguardano solo i vecchi ordinamenti dei “diplomi”? La beffa dei trienni sperimentali lei l’ha descritta in tutte le salse ma quello che non ho ancora ben capito è se la posizione presa nel 2012 è rimasta confermata anche nel 2020.
    Parificando una laurea triennale ad una magistrale sarebbe ingiusto per coloro che hanno fatto il biennio.
    Parificare un vecchio ordinamento ad una magistrale è ingiusto per coloro che hanno fatto il triennio (per oggettivi motivi legati a contenuti, ore di corso e richiesta di preparazione).
    In entrambi i casi coloro che vengono privati di qualcosa sono gli studenti “sperimentali” mentre vengono di fatto premiati gli studenti che (senza il minimo rancore e senza nulla di personale) almeno sulla carta hanno fatto meno. Dare equipollenza di laurea magistrale agli sperimentali triennali sarebbe “dare qualcosa in più” come è stato fatto a coloro che (lo sottolineo nuovamente: sulla carta) hanno fatto di meno.
    Non mi è assolutamente chiaro il perché il legislatore abbia deliberatamente deciso di togliere qualcosa a qualcuno che di fatto ne sarebbe degno.
    A mio modo di vedere sarebbe stata secondaria l’iniquità nei confronti dei biennisti sperimentali di quell’epoca poiché a tali soggetti non verrebbe tolto nulla se non aggiunta un po’ di concorrenza in più ad eventuali concorsi. A tale ultimo riguardo credo che il danno sarebbe veramente prossimo allo zero poiché chi si è fermato al triennio nel 2006 difficilmente è qualcuno che incrocerà la propria strada con coloro che della musica hanno fatto a suo tempo la propria professione/ragione intraprendendo il percorso biennale.
    Grazie ancora per l’ascolto e la dedizione con cui prosegue il suo lavoro, spero potrà aggiornare anche me sullo stato dell’arte in merito al caso specifico dei primissimi trienni sperimentali.
    Un saluto cordiale

    • musicaemusicologia ha detto:

      Gentile … ,
      la ringrazio per i complimenti e le rispondo subito.

      Mi sono felicemente pensionato nell’A.A. 2020-2021 con una pensione superiore del 25% allo stipendio (il che è già tutto dire …).
      Pensionato dunque non perché non amassi il mio lavoro didattico – appena sufficientemente retribuito rispetto la gran mole del mio reale impegno, almeno comparativamente con lo standard medio.
      E anche lavoro straordinario di ricerca – volontario, ridicolmente volontario nonostante i vari riconoscimenti ottenuti, puramente onorifici. Nell’attuale home-page si potrebbe comprendere meglio il senso più profondo di quello che sto affermando, che senza alcuna recriminazione (se non a scopo informativo o dimostrativo come in questo caso) mi fa tanto star bene di per sè.
      E di cui vado comunque molto orgoglioso.

      E insomma sono arrivato a questa sofferta decisione proprio per le innumerevoli contraddizioni di sistema; con tante delle quali mi sono dovuto confrontare perfino violentemente lungo gli oltre quarant’anni del mio fitto lavoro formativo ed anche auto-formativo.
      Se dovessi enumerargliele – una ad una – dovrei scriverne una sorta di libro-diario, rivangando enormi sofferenze al cui confronto quell’unica che lei mi sta raccontando è veramente … acqua fresca.

      Pur nondimeno risponderò passo passo ai suoi specifici e in parte condivisibili crucci.

      1) “… il miglioramento continuo ed il superamento dei propri limiti oltre che della concorrenza in caso di concorsi …”:

      Risposta:
      Nel vecchio ordinamento diplomi accademici seppure quinquennali o settennali o decennali … erano equiparati nella durata ai fini della partecipazione a concorsi a cattedra!
      Finalità non secondaria della riforma del 1999 fu proprio di mettere ordine in questo “casin de la madona” (definizione pubblica di un autorevole direttore dell’epoca).
      Ma si procedette, nel mare dell’ignoranza politico-amministrativa, dapprima affidandosi alle posizioni professionali più avanzate espresse nel frattempo da attività sperimentali e innovative in vari settori disciplinari. Raggiunti risultati di rilevato alto livello contenutistico, invece di affidarsi a coloro che meritevolmente li avevano prodotti, si aprirono le porte al caos demagogico ed anti-meritocratico (ossia ‘democratico’-elettoralistico) dei parassiti di sempre, che fino ad allora avevano solo assistito al lavoro altrui!
      Da qui, contraddizione su contraddizione e dunque mala amministrazione su mala amministrazione, siamo arrivati alla situazione attuale; dov’è già diventato estremamente complesso ‘distinguere il grano dall’oglio’.

      2) “l’epilogo del tema per i percorsi sperimentali degli anni 2003-2006 (…). Si tratta di quei corsi che (per mia esperienza personale a Udine) dovevano essere (parole del direttore in carica in quegli anni) “sperimentali” e per i quali era possibile la riconversione in “vecchio ordinamento” per chi se ne pentisse e per i quali l’equivalenza era GARANTITA.”:

      Risposta:
      L’allora direttore di Udine (che forse ho pure conosciuto come attivo collega del mio settore disciplinare e nel caso persona stimabilissima) è stato letteralmente TRADITO nelle sue assicurazioni assieme a tutti coloro – come chi scrive – che in quell’impegno riformistico-innovativo ci credettero e si spesero seriamente e non certo solo nella qualificazione puramente ‘matematica’ della ridefinizione dei corsi, bensì in quella contenutistica, di ben altro impegno tanto per docenti che per studenti.

      3) “l’equipollenza dei trienni sperimentali ad una laurea magistrale/di secondo livello.
      Ci sono state novità a tal riguardo? (…)
      Parificando una laurea triennale ad una magistrale sarebbe ingiusto per coloro che hanno fatto il biennio.
      Parificare un vecchio ordinamento ad una magistrale è ingiusto per coloro che hanno fatto il triennio (per oggettivi motivi legati a contenuti, ore di corso e richiesta di preparazione).”

      Risposta:
      Direi piuttosto: voler parificare sul piano quantitativo e qualitativo i titoli accademici di vecchio e nuovo ordinamento successivamente – e perfino una decina o una ventina di anni dopo – alla previsione dell’attivazione dei secondi è una stoltezza sul piano giuridico del diritto transitorio. Ma purtroppo – credo proprio – sia oramai del tutto inconcludente lamentarsene in sede di legittimità costituzionale (si tratta per lo più di atti amministrativi attuativi di una legge-delega, quale deve considerarsi la riforma del 1999 e varia altra normativa si è nel frattempo sovrapposta …)!

      Ebbene questo comportamento anti-giuridico della nostrana politica, assieme ad altri effettuati nel frattempo, hanno complicato la situazione nel suo insieme e ad un livello tale da renderla poco gestibile se non attraverso atti fin troppo specifici della magistratura. E, per di più, questa pur nell’intento di far bene ha non di rado aggiunto caos giurisdizionale al caos normativo …

      4) “In entrambi i casi coloro che vengono privati di qualcosa sono gli studenti ‘sperimentali’ mentre vengono di fatto premiati gli studenti che (senza il minimo rancore e senza nulla di personale) almeno sulla carta hanno fatto meno. Dare equipollenza di laurea magistrale agli sperimentali triennali sarebbe “dare qualcosa in più” come è stato fatto a coloro che (lo sottolineo nuovamente: sulla carta) hanno fatto di meno.
      Non mi è assolutamente chiaro il perché il legislatore abbia deliberatamente deciso di togliere qualcosa a qualcuno che di fatto ne sarebbe degno.”:

      Risposta:
      Proprio così!
      Per evitare una incoerenza di nuovo sistema si è legittimato il detto ‘tradimento’ già prima consumato di fatto. E infatti piuttosto di pienamente legittimare il vecchio sistema ‘mettendolo in soffitta’ rispetto il nuovo si conservarono entrambi, in assoluta contraddizione l’uno accanto all’altro.
      Questo ‘peccato originale’, e originario di ulteriori storture, probabilmente è giovato alla carriera di alcuni più o meno incompetenti dirigenti ministeriali che hanno prodotto un caos di contraddizioni nell’alternarsi e nel contrapporsi a vicenda, magari solo per fare la loro bella figura davanti alla gestione politico-amministrativa di turno.
      E pertanto anche a causa delle più diverse e forti spinte clientelari e nepotistiche di partitocrazia e sindacatocrazia – come di regola appassionatamente assieme nell’allegra gestione demagogica del potere ‘dal basso’…

      5) “in merito al caso specifico dei primissimi trienni sperimentali.”:

      Risposta:
      Messi ad ordinamento non potevano che essere di primo livello e questo andava compreso da subito! Costituisce il massimo estremo dell’antigiuridicità equiparare un ordine formativo inferiore ad uno superiore e qui non c’è niente da discutere. Piuttosto la questione centrale nello specifico è stata la CONTESTUALE equiparazione del diploma accademico di vecchio ordinamento all’intero ciclo del 3+2. QUESTA ANDAVA FATTA, COME ACCADUTO PER L’UNIVERSITÀ, ALL’AVVIO DEL NUOVO SISTEMA. DOVEVA TRATTARSI DI UN NUOVO SISTEMA SEMMAI ‘SPERIMENTALE’ PER TUTTI (e non solo per i “meno furbi”).

      ______________________

      Insomma per chiudere e dato che in ambito giuridico purtroppo siamo tutti propensi – anche per mancanza di specifiche competenze – più a vedere i nostri diritti e abbastanza meno i diritti degli altri e ancor meno i nostri ed altrui doveri, farò un esempio a contrario, proprio come in matematica e in logica formale.

      Ipotesi:
      Sono uno studente universitario in … (lettere, giurisprudenza, biologia … comunque laurea quadriennale) al momento che entra in vigore una riforma del 3+2 di vincolo europeo. Devo scegliere tra avviare secondo il vecchio modello quadriennale di laurea oppure indirizzarmi al 3+2, cosa faccio?
      Scelgo un anno in più? E perché mai?!
      Se il preside di facoltà mi vuol convincere che già il triennio è di livello qualitativo superiore all’intero v.o. questo dovrebbe bastarmi e semmai mi toccherà verificarlo secondo responsabilità ed esperienza personali.
      Nel momento in cui si ufficializza l’ipotesi dell’equiparazione tra v.o. e intero 3+2 dovrei capire che mi stanno “fregando” ed agire di conseguenza con ricorsi collettivi e ‘class action’ varie …
      Dieci se non vent’anni dopo è tardi!
      Nel frattempo ai miei docenti universitari, inclusi i miei relatori e curatori di tesi viene affermato che la loro laurea quadriennale non può avere certamente il valore della quinquennale, ad esempio ai fini della pensione! E cosa fanno questi? Lasciano le loro cattedre ai ‘più titolati’ nuovi laureati, tra cui gli stessi loro tesisti…?!

      Lei come chiunque potrà ribadirne l’inconcludenza di fatto e di diritto e in effetti tutto questo teatro dell’assurdo non è accaduto in ambito universitario bensì all’interno dell’Alta Formazione Artistica e Musicale.
      E a tutt’oggi pare che pochi l’abbiano veramente capito, mentre quelli che l’hanno capito traendone profitti o svantaggi più o meno ingiusti guardano solo al loro orticello…

      Inutile piangere sul latte versato, conviene imparare a conviverci e poco a poco ad ignorarlo. E, mi creda, se si è in grado di guardare alla sostanza delle cose ignorarlo è molto più facile.

      Cordialità.
      MM

      P. S. (facoltativo)

      La sostanza delle cose
      Un paio tra i tanti e vari esempi che possono servire per ricavare paradigmi di vita.
      A) Un bravo studente del mio oramai ‘vecchio’ corso sperimentale di Teoria e Analisi musicale (bi- o, facoltativamente, triennale – propedeutico negli anni ottanta/novanta alle mie cinque discipline obbligatorie del 3+2) appresso diplomatosi col vecchio ordinamento nel decennale Corso di Pianoforte, invece di aspettare parificazioni di comodo, si laureò anche nel biennio specialistico sempre di Pianoforte.
      Non solo: dietro mia ‘energica’ sollecitazione accanto ad un concerto di diploma di altissima qualità esecutivo-interpretativa presentò pure una tesi di studio e di ricerca di altissimo rilievo qualitativo e quantitativo: ne ricavò non solo lode e menzione d’onore ma anche due (due!) pubblicazioni istituzionali (una edita dalla lucchese LIM negli atti di un convegno internazionale).
      Non solo. Nel frattempo portava a compimento il diploma v.o. di Composizione: altri dieci anni, sebbene sovrapponibili!
      Arrivato al compimento medio ma con i due detti diplomi pianistici gli consigliai di iscriversi – come altri facevano – direttamente al biennio specialistico, per non allungare eccessivamente la sua carriera di studi. In effetti non sapevo quanto fosse portato alla composizione, però mi aveva detto che fino a quel momento non aveva composto niente di suo che non avesse finalità didattiche.
      Ebbene, dietro il miglior consiglio del collega di Composizione, lui non solo completò il diploma decennale di v.o. ma appresso pure un biennio specialistico ed un altro ancora a indirizzo direttoriale.
      Non solo. Nel frattempo era stato ammesso, e lo frequentò diplomandosi, al corso di Alto Perfezionamento in Composizione a Santa Cecilia e di tanto in tanto mi inviava pubblicazioni di sue composizioni vincitrici dei più vari concorsi, passando poco a poco dai nazionali agli internazionali.
      Non solo. Nel frattempo insegnava al nord in corsi di sostegno prima e in istituti a indirizzo musicale poi. Ebbene proprio all’atto del mio pensionamento mi comunica – io felice … forse quanto lui – della sua nomina accademica con idoneità in più Conservatori. Settore disciplinare? Proprio quello più legato assieme agli studi compositivi e analitici.
      Fin troppo ovvio pensare: “è un caso fin troppo specifico etc. etc..”
      Vero e falso allo stesso tempo.

      B) In corrispondenza un altro mio bravo allievo, diplomatosi dapprima SOLO al triennio, me lo ritrovo come vincitore di concorso un valido e attivo assistente amministrativo nella mia istituzione.
      Non solo, anche sposato e con figlia: una deliziosa famigliola.
      Non solo, pastore evangelico e a suo modo dotato di una rara e speciale umanità.
      Non solo. Diplomatosi nel frattempo in un biennio specialistico tecnologico e insegnante presso scuola privata di materie musicali.
      Ebbene, da anni gli chiedevo di produrre un estratto dalla sua importante e bella – ma non adeguatamente valutata a suo tempo – tesi sperimentale di laurea triennale.
      Lui proprio un po’ prima del mio pensionamento, con mia curatela pregressa (e sempre importante trattandosi sempre di lavori di ricerca), che fa?
      Presenta quel lavoro, appena un po’ modificato, in forma di saggio al Concorso Nazionale Leonardo Da Vinci, bandito dalla CRUI – CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE e rivolto a ricercatori, dottori di ricerca e specializzati, e vince l’unica delle 10 medaglie attribuita all’AFAM!
      Un medio Conservatorio meridionale – quello messinese, dove (io catanese) ho voluto insegnare stabilmente per decenni nonostante la concreta possibilità di lavorare in sedi più prestigiose – posto assieme a Dipartimenti di università come la milanese Bocconi, il torinese Politecnico, la romana Sapienza …
      Lui è ancora al suo posto di assistente amministrativo nonché iperattivo nelle molteplici dette direzioni, ma io non ho alcun dubbio sulla sua attuale felicità di Uomo e serietà di Professionista.
      Per quanto felicemente, credo, una … vita affaticata.

      Ecco un altro paradigma da ricavarne.
      E chissà …
      Mi fermo, ma solo perché alla specificità di tanti altri casi potrei solo sovrapporre la mia disutile ed oramai stanca … logorrea scritturale.
      Ma questi due, con un tantino di immedesimazione, bastano a dimostrare il senso più profondo di quello che sono riuscito a insegnare – almeno spero e credo – ai miei allievi (gli studenti che hanno creduto in me).

      Di non accontentarsi mai e di amare profondamente quello che si ha il privilegio di avere come vocazione.

      Ma non purtroppo a quegli studenti che non avevano veramente la passione della musica e della connessa cultura musicale e pensavano, anche se con tutte le loro buone ragioni, che “l’importante è sbrigarsi“.

      Al contrario l’ importante è amare.
      Solo e profondamente amare!

      Auguroni, perché sappia scegliere il meglio senza farsi troppo condizionare dalle tante contraddizioni e ingiustizie che troverà lungo il suo cammino!

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