VECCHI E NUOVI DIPLOMI ACCADEMICI DELL’AFAM SONO LAUREE A TUTTI GLI EFFETTI. Finalmente l’Inps ammette il riscatto quinquennale per i diplomi Afam di vecchio ordinamento. Consigli utili

di Mario Musumeci

L’importantissima novità

Come in questo stesso sito da oltre una decina d’anni (dalla sua stessa fondazione insomma) è stato ampiamente introdotto, argomentato, approfondito ed anche del tutto analogamente auspicato in più articoli e perfino innescando un variegato ed articolato dibattito sul tema tra gli interessati (di seguito uno degli articoli più recenti):

La definitiva equipollenza tra lauree e vecchi e nuovi diplomi Afam: la non più controversa questione del riscatto dei titoli di studio nuovi e vecchi

finalmente l’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) – dopo l’innesco di un non indifferente e variegato contenzioso – ha pubblicato la circolare innovativa sui pensionamenti nell’Alta Formazione Artistica e Musicale. Una circolare che finalmente sancisce anche in via burocratico-amministrativa l’assoluta equivalenza di diplomi universitari e diplomi accademici: equiparazione ed equipollenza in tali casi diventano soltanto sinonimi e non sottili distinguo per usi ed abusi interpretativi di vario genere. Entrambe le categorie sono pertanto definibili come “lauree”, stante tale perdurante definizione tutta italiana: non sovrapponibile su quella europea su un piano sostanziale di discriminazione tra le due tipologie di titoli accademici; in quanto rilasciati da istituti universitari o da istituti dell’alta formazione (Afam) di grado accademico paritario.

Nello specifico anche ammettendo al riscatto quinquennale i diplomi accademici di vecchio ordinamento, in quanto resi del tutto equipollenti ai diplomi accademici specialistici di nuovo ordinamento, inaugurati con la Riforma del 1999 in dichiarata direzione attuativa di livello accademico-universitario delle Istituzioni dell’Afam: Conservatori, Accademie di Belle Arti, Accademie Nazionali di Arte Drammatica e di Danza, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche. Un ventennio di attuazione!

In allegato la circolare:

Circolare Inps n. 95 -21-08-2020 (riscatto Afam diplomi vecchio ordinamento)

dove si prevede l’applicabilità sia alle pratiche pensionistiche in corso di espletamento sia a quelle per cui era stato proposto dagli interessati ricorso amministrativo o giurisdizionale avverso il diniego opposto precedentemente dalle P. A. al suddetto diritto. Seppure esso fosse sancito da una legge del 2012, ma con un decreto ministeriale attuativo di ben sette anni dopo (2019)!

Ancora contenzioso?

La domanda che si porrà prima o poi sulla base di questi rinnovati e corretti riferimenti applicativi: chi risarcirà del danno subito coloro che, per tali lungaggini burocratiche e ritardi attuativi di una Legge dello Stato, non hanno potuto usufruire di una posizione pensionistica più vantaggiosa? Basterà tale previsione – ma contenuta in una circolare amministrativa (che certo, in quanto tale, è fonte di diritto ma del tutto inferiore alla legge dello stato) – in quanto riferita solo a coloro che hanno nel frattempo avviato un contenzioso? E il contenzioso in questione, che legittimerebbe tale sanatoria, fino a quale data trascorsa è ammissibile?

Soprattutto, sul piano etico, prima ancora che giuridico, è ammissibile che l’inerzia di chi è deputato ad applicare la normativa dal momento della sua entrata in vigore sia ancora tollerabile, a fronte del principio della non ammissione della “ignorantia legis” per il normale cittadino: così costituendo una vera e propria zona franca per coloro che, all’interno dell’Amministrazione dello Stato, si pongono essi stessi al di sopra della legge, opponendo resistenze alla sua stessa applicazione? Non si legittima così una sorta di progressivo disfacimento del carisma e della credibilità dei primari organi statuali davanti al potere e alla prepotenza di “coloro che, in assenza di correttivi e deterrenti, possono fare o disfare nonostante la legge non glielo consenta”?

Insomma fino a che punto è da ritenersi ammissibile la realtà evidente di una parte dello Stato di Diritto che si opponga alla puntuale attuazione dello stesso Stato di Diritto? Ovviamente tale quesito diventa tanto più pervasivo se non drammatico quanto più le questioni in gioco siano di primaria importanza per la convivenza civile. Noi reputiamo che al burocrate infedele alla Legge e sottomesso tutt’al più al deresponsabilizzante vincolo gerarchico vadano attribuite le più adeguate forme di responsabilità personale: non solo amministrativa ma anche penale e civile. Dato che le attuali possibilità di contenzioso lasciano indenni i colpevoli che sempre più numerosi infestano le pubbliche amministrazioni. Consideriamo pertanto questa una battaglia di civiltà in un contesto di dominante inciviltà statuale. Che andrebbe solo sradicata.

Per adesso possiamo solo ritenerci soddisfatti per questo passo avanti compiuto dall’attuale (evidentemente più illuminata) politica amministrativa, ma la burocrazia incombe sempre e succede spesso che ad un passo avanti ne corrispondano poi due all’indietro … Ovviamente facciamo i debiti scongiuri al proposito, ma va sempre ricordato – e la stessa circolare lo dimostra nel suo asciutto burocratese – che nel caso di ulteriori abusi del burocrate di turno (abusi effettivi o reputati tali, poco importa finché non intervenga una soluzione correttiva) se gli interessati rimangono in silenzio, senza cioè opporre gli strumenti opportuni e consentiti dalla legge, ci andranno loro per primi di mezzo. Inutile sarà poi “piangere lacrime sul latte versato”.

Consigli utili

Sono in molti a domandarsi circa la convenienza onerosa del riscatto. Di seguito ecco una breve sintetica guida per chiarirsi le idee.

  1. Va innanzitutto tenuto presente che più alto è lo stipendio attuale, ossia al momento della domanda di riscatto alla propria amministrazione e all’Inps, e più costa il riscatto. Dunque prima la domanda si fa e meglio è.
  2. Fare la domanda di riscatto non è vincolante per la sua accettazione e la proposta di riscatto che farà l’amministrazione competente la si potrà rifiutare e la stessa domanda reiterare in seguito. Invece può risultare orientativo farla proprio per sapere qualcosa di molto più certo sui numeri in uscita, ma anche in entrata. I calcolatori per la pensione in circolazione sono fin troppo approssimativi e Patronati, Caf e lo stesso Inps a tal fine sono tutt’altro che affidabili e adempienti.
  3. Insomma alla proposta di riscatto della P.A. richiesta, che deve far seguito obbligatoriamente alla domanda (altrimenti va subito fatto ricorso e, ove possibile, un esposto per omissione di atti d’ufficio nei confronti dell’inadempiente “responsabile del procedimento”), si può sempre rinunziare e si può anche ripresentarla in seguito. In tale modo, nel frattempo, ci si può anche chiarire meglio le idee sulla convenienza o meno per sé dell’intera procedura.
  4. Va soprattutto tenuto presente che il costo del riscatto è spalmabile in 10 anni. Così, ad esempio nella casistica più vantaggiosa, se il riscatto permette di restare con il retributivo fino al 2011 ossia con almeno 18 anni solari di contributi versati al 1995, il costo è sicuramente coperto dall’incremento della pensione.
  5. Poi il riscatto diventa molto importante se può servire ad anticipare la pensione e con la tendenza attuale a decurtare le pensioni c’è sicuramente da farsi bene i conti fin d’ora.
  6. Va tenuto presente che quello che si paga per il riscatto è deducibile nella denuncia dei redditi. Il che significa un ulteriore risparmio.
  7. Per coloro che hanno svolto a tempo determinato l’incarico di direzione va specificato che l’indennità di direzione, in quanto tale, non è pensionabile se non per i contributi versati. La pensione in sostanza si avvantaggerà dei contributi versati negli anni di direzione, come di altri contributi versati: docenze aggiuntive, incarichi straordinari, attività professionale extra moenia, etc.. Essendo pertanto la pensione ormai per tutti calcolata con il contributivo sarà pertanto indifferente andare in pensione da docente o da direttore.
  8. Ogni situazione personale fa storia a sé. Finché non si procede ad una credibile simulazione circa le risultanze del proprio riscatto del diploma di laurea (accademico o universitario che sia) ogni opinione espressa al proposito rimane un’opinione, per quanto autorevole possa essere. Ecco perché il riscatto conviene innanzitutto chiederlo.

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4 risposte a VECCHI E NUOVI DIPLOMI ACCADEMICI DELL’AFAM SONO LAUREE A TUTTI GLI EFFETTI. Finalmente l’Inps ammette il riscatto quinquennale per i diplomi Afam di vecchio ordinamento. Consigli utili

  1. musicaemusicologia ha detto:

    Ricevo ancora via mail, e nonostante la chiarezza di quanto qui espresso, richieste di chiarimento circa il valore del diploma di conservatorio di previgente ordinamento; anche se variamente formulate. Domande come la seguente (evito di citare l’interessato per privacy):

    “Gentile Maestro Musumeci,
    La prego di perdonarmi se mi permetto di disturbarla, sono capitato sul suo forum e data la sua preparazione sul tema ho pensato di scriverle direttamente per chiederle questo: Lei sa se il mio diploma di conservatorio ( violino ) vecchio ordinamento, conseguito nel 2004 venga riconosciuto in Germania come Bachelor? Ho letto di tutto senza trovare informazioni precise, chi scrive Bachelor, chi scrive diploma accademico di primo livello…un caos.
    Le saró molto grato se vorrá rispondermi, nel frattempo La ringrazio di cuore per la sua attenzione e le mando un caro saluto
    M. C.

    La mia risposta seguente valga per ogni successivo dubbio.

    “Proprio sul sito nella rubrica “Articoli più recenti” il primo è quello di suo più immediato interesse.
    Il diploma accademico di previgente ordinamento congiunto a diploma di maturità è equiparato ad ogni effetto al corrispondente diploma accademico specialistico di nuovo ordinamento di II livello, implicando al suo interno l’intero quinquennio del 3+2. Peraltro nella tabella del D.M. del 2017 attuativo con le tabelle dell’equipollenza diplomi accademici vecchi e nuovi hanno anche lo stesso codice meccanografico. Così tanto il suo Diploma di Violino di v.o. quanto il Diploma accademico specialistico di secondo livello di Violino hanno entrambi il codice DCSL54 ed entrambi sono equipollenti al Diploma universitario specialistico o titolo di Laurea Magistrale Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali).

    Proprio io ne ho appena ottenuto, da fresco pensionato, il riscatto dall’INPS per i 5 anni (avevo presentato domanda nel 1987 e quindi a costi molto contenuti).
    Va detto però che c’è in ambito amministrativo molta, troppa ignoranza al proposito, ahimè favorita dalla diffusa ignoranza degli stessi addetti ai lavori che non sanno fare valere i propri diritti.
    Quindi non bisogna mostrare alcuna incertezza al proposito. Eventualmente anche ricorrendo senza troppo tentennare alle vie legali in caso di negazione dei diritti connessi (scegliendo l’avvocato affidabile: ma anche in tal caso sono io che al mio ho istruito la pratica, data la mia rara preparazione sull’argomento e comunque è bastata la sua bene argomentata minaccia di adire le vie penali). Comunque si legga l’articolo.

    E pertanto poiché diplomi accademici e diplomi universitari sono equiparati, addirittura con riferimento ad una stessa specifica classe di concorso, si tratta di una laurea quinquennale, ossia del massimo titolo accademico-universitario, che precede solo il dottorato di ricerca (generalmente utile più che altro per la carriera universitaria).

    A livello internazionale il vecchio termine “laurea” non ha corrispondenze e da noi viene giustamente conservato in omaggio ad una preminente tradizione tutta italiana.
    Un mio allievo che, sotto la mia guida, ha di recente vinto una delle 10 medaglie messe in palio dalla CRUI, Conferenza dei rettori delle università italiane, per il premio alla ricerca Leonardo da Vinci 2020 (unica per l’Afam) è stato giustamente qualificato come “dottore” nel documento di attribuzione del premio (tra gli articoli più recenti sul sito).
    Questo per dirle che le espressioni “laurea” e “dottore” non possono più essere utilizzate per discriminare i diplomi accademici a fronte di quelli universitari.

    Va da se che, per questo compromesso di diritto transitorio che comunque ha permesso di superare una ventennale diatriba giuridica, il diploma conservatoriale di previgente ordinamento non accompagnato da diploma di scuola secondaria superiore non è riconosciuto in Italia come equiparato a laurea.
    All’estero non ci sono regole fisse per ogni Paese. Quindi a maggior ragione al diploma accademico v.o. all’estero si può attribuire il valore che si reputa più opportuno.
    In Europa invece è già prevista l’equiparazione degli ordinamenti della formazione superiore a partire dall’introduzione del 3+2, vincolata dalla Convenzione Europea della Sorbona.
    E solo in tal senso una legge italiana che equipara al 3+2 il titolo di v.o. (ma con maturità) può farsi valere in questo ambito. Purnondimeno, trattandosi di materia variamente dibattuta da un ventennio è certamente possibile che, ad esempio, in Germania non siano aggiornati sull’argomento dal più recente punto di vista della normativa italiana. E allora bisognerà documentarlo bene: D.M. n. 331 del 10 aprile 2019, applicativo della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, Art. 103, lettera b: disponibili in https://musicaemusicologia.wordpress.com/2020/02/08/il-riscatto-dei-diplomi-afam-di-vecchio-ordinamento-luci-del-presente-e-ombre-del-passato/.

    Spero di essere stato chiaro.
    Quindi trovare corrispondenza con un titolo accademico straniero non dovrebbe risultarle difficile a questo punto. Si tratta del massimo titolo di studio accademico-universitario che precede il diploma di dottorato.
    MM

  2. musicaemusicologia ha detto:

    Ricevo la cortese seguente mail:

    “Buongiorno Maestro Musumeci.

    Prima di tutto mi congratulo con lei per il sito – Musica e Musicologia – sempre interessante nelle sue varie tematiche. Il motivo per cui la scrivo è questo: sono un docente di musica di 63 anni compiuti entrato in ruolo o, come sarebbe più giusto dire in burocratese oggi, a tempo indeterminato dopo concorso il 1 settembre 1986.
    Allora tra le famose 4 domande che si facevano c’era quella appunto relativa al riscatto del titolo di studio (il mio è un diploma di flauto v.o.) che non potei riscattare perché, come lei sa meglio di me non era possibile, creando una disparità di trattamento tra dipendenti enorme. Ora si è finalmente arrivati alla famosa circolare n. 95 del 21 agosto 2020 dell INPS che riconosce il diritto al riscatto dei diplomi Afam v.o. fino ad un massimo di 5 anni.
    Certo meglio tardi che mai aver cancellato questa iniquità e aver ristabilito l’equità. Io però faccio una amara considerazione: avere oggi la facoltà di chiedere il riscatto per il mio titolo, che è accompagnato da regolare maturità, ai prezzi che chiede oggi l’INPS risulta per noi di quella generazione purtroppo una vittoria di Pirro. Non le pare?
    Anche perché questo aspetto, che è poi la parte negativa della circolare INPS, non viene messo in risalto con il danno che subimmo allora nell’impossibilità a riscattare a prezzi favorevoli.

    La ringrazio per il tempo che mi ha dedicato.
    Ancora complimenti.
    (Lettera firmata).”

  3. musicaemusicologia ha detto:

    Ecco la sintetica risposta:

    “Beh, io feci la domanda al momento della conferma in ruolo ed il riscatto assieme al mio pensionamento l’ho ottenuto ai costi di allora, ossia pagando per i cinque anni circa settemila euro di cui circa duemila ho poi recuperato in detrazione fiscale.
    Per me è stata una gran soddisfazione, anche economica, perché è stata una lunga battaglia combattuta quasi da solo…
    Quindi dipende se lei ha fatto la domanda allora o meno.

    Grazie per i complimenti.
    MM”

  4. musicaemusicologia ha detto:

    Ricevo la cordiale seguente lettera:

    Buonasera Maestro.
    Le chiedo scusa se la disturbo e mi complimento con Lei per le dritte che ci da sul sito Musica & Musicologia .
    Mi chiamo F. S., sono di Reggio Calabria e mi sono diplomato in Clarinetto nel 1992 e nel 2008 ho conseguito il diploma accademico di II liv. presso il Conservatorio F. Cilea di Reggio Calabria.

    Ho partecipato al reclutamento come Esperto per un Poc in una scuola primaria di secondo grado.
    La domanda richiedeva:
    nella prima tabella
    “Laurea (richiesta come titolo d’accesso). Le Lauree diversamente classificate saranno rapportate alle fasce di punteggio. riportate”
    nella seconda tabella:
    Altra Laurea (non richiesta come titolo d’accesso).
    Io ho inserito:
    sia il Diploma Accademico di II livello – Abilitazione all’insegnamento di strumento musicale nelle Scuole Medie di cui al D.M. 137/2007, art 3, comma 3,
    sia il Diploma in Clarinetto vecchio ordinamento equipollente a Laurea Magistrale Categoria L-45.

    La commissione sostiene che i titoli sono equivalenti, quindi valutabili una sola volta cioè o un titolo oppure l’altro.
    Secondo la sua formazione ed esperienza, Lei cosa ne pensa?
    Secondo la mia logica, sperando di non essere di parte, penso che io abbia conseguito 2 diverse formazioni e percorsi di studio, quindi 2 diplomi equivalenti alla laurea magistrale, valutabili separatamente.
    Nella speranza di essere stato chiaro e di non averLa distolta dal suo egregissimo lavoro, La ringrazio anticipatamente per l’attenzione dedicatami.
    Cordialmente.
    Lettera firmata

    E rispondo sulla delicata questione:

    Buongiorno a lei.
    Purtroppo devo dirle che la commissione ha ragione, sebbene la questione riveli una oramai insanabile contraddizione di sistema, prodotta a suo tempo dalla sperimentazione dei nuovi titoli accademici in simultanea al permanere dei diplomi accademici di vecchio ordinamento. Ossia: invece di fare immediatamente rientrare nel nuovo sistema del 3+2 i vecchi diplomi accademici conseguiti entro il 1999, con l’entrata in vigore della legge di riforma in senso accademico-universitario dell’AFAM, si è creato un sistema ibrido, insostenibile sul piano logico e alla resa dei conti, quando finalmente triennio e biennio sono stati istituzionalizzati, ci hanno rimesso:
    1) i ‘laureati’ del triennio accademico di I livello che, nello scegliere un percorso di studi più complesso per quantità di discipline e vincoli di frequenza, si sono trovati con un titolo di studio ‘incompleto’ e quindi vincolati a dover frequentare il biennio accademico. Mentre, in profonda contraddizione, il diploma v.o. inizialmente reputato (e impostato) come ampliato nel triennio è stato poi equiparato del tutto al diploma accademico corrispondente di II livello.
    2) i diplomati v.o. che hanno frequentato il biennio accademico acquisendo un titolo che appresso è risultato equiparato a quello che già possedevano! (È IL SUO CASO)

    Ne hanno tratto un indiscutibile vantaggio solo i diplomati v.o. che, pur potendolo fare, non hanno acquisito il diploma accademico di II livello?
    Beh, si ma anche no perché il processo di equiparazione del v.o., che andava fatto subito chiudendo la questione generazionale: pensi a un anziano docente tanto dell’Afam quanto universitario di giurisprudenza o lettere o scienze biologiche o … che rilascia lauree oggi quinquennali, mentre a suo tempo la laurea acquisita era quadriennale o del tutto atipica nell’Afam … Mentre bisognava procedere, come accaduto per l’Università risolvendo immediatamente le questioni di diritto transitorio e non sovrapponendo per dieci se non vent’anni i due sistemi!

    Insomma il processo di attuazione della riforma è stato di molto contrastato e dunque ritardato producendo anche danni per i diversi attori in gioco, studenti e loro famiglie, docenti, etc. …
    Però al contrario ricordo ancora come tanti nostri iscritti al biennio nella sua prima attuazione sperimentale lo facessero tanto per mettersi alla prova nel nuovo sistema quanto per acquisire un titolo che permettesse loro – ma allora per allora! – di fare concorsi riservati solo ai tradizionali laureati. E conosco ad esempio chi ha così potuto accedere nella scuola già oltre una decina di anni fa alla carriera dirigenziale (preside, ispettore) … Mentre oggi reputo che potrebbe farlo anche solo con il diploma v.o. appunto in quanto definitivamente equiparato – alla laurea specialistica di II livello – ma dopo quasi un ventennio tra previsioni di legge dapprima contraddittorie poi rese inequivocabili (2012) e infine tramite ritardate dall’apposito decreto ministeriale attuativo!

    In teoria lei potrebbe fare un ricorso giurisdizionale chiedendo una valutazione aggiuntiva proprio in virtù delle citate contraddizioni, ma la normativa di riferimento sarà inevitabilmente quella oramai vigente. Difficile, se non forse impossibile, da smontare la tesi dell’equiparazione che rende un duplicato del diploma v.o. il biennio (e dunque l’intero 3+2) del nuovo diploma accademico specialistico. L’unica opposizione è appunto la compresenza concorrente di candidati che abbiano solo il diploma v.o., rendendo meritevole di considerazione con un punteggio aggiuntivo l’acquisizione aggiuntiva del diploma accademico o laurea specialistico/a.
    Insomma, al meglio, prevedo un iter giurisdizionale fin troppo complesso: dal TAR al Consiglio di Stato se non alla Corte Costituzionale. E non credo proprio al proposito quanto ‘il palo reggerebbe la candela’…

    Va pure detto però che in ambito giurisdizionale abbiamo avuto sentenze che hanno corrisposto in una loro contraddittorietà le dette contraddizioni di sistema. Insomma, almeno in teoria, un bravissimo avvocato amministrativista potrebbe ottenere dei risultati forzando il gioco, ma per i costi da sopportare si tratterebbe semmai di class action, di cause giudiziarie collettive. E sempre a rischi di lungo termine oltre che di inefficacia …

    Io lascerei perdere, ma veda un po’ lei.
    Cordialità
    MM

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